TRAPANI, C’E’ IL PARERE DELL’ASSESSORATO SULLA PRESUNTA INCOMPATIBILITA’ DI FAZIO. VOCI DI PALAZZO SMENTITE

23 Luglio 2016

Le voci di Palazzo non trovano conferma nelle carte. Il parere dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali che avrebbe dovuto fare precipitare la situazione a danno del consigliere ed onorevole Mimmo Fazio ponendolo con un piede fuori dall’aula per la causa d’incompatibilità legata al contenzioso giudiziario con l’ex presidente dell’ATM Vito Dolce è arrivato. E’ stato trasmesso al presidente del consiglio Peppe Bianco ed al sindaco Vito Damiano. La “mazzata” annunciata non c’è. C’è altro. L’Assessorato, nel suo parere, mette in chiaro un punto: “E’ in via esclusiva il consiglio comunale che deve obbligatoriamente attivare il procedimento di verifica dell’eventuale causa d’incompatibilità di un consigliere e determinarsi in tal senso”. Il consiglio può chiedere pareri, deve documentarsi e votare in scienza e coscienza ma la responsabilità è dell’aula e di nessun altro. Lo stesso Assessorato sottolinea che “i pareri rilasciati da questo dipartimento assessoriale, per la loro natura di mera interpretazione ed indirizzo non possono essere annoverati fra gli atti generali d’imposizione, per cui, essendo non vincolanti, l’ente richiedente resta libero, nell’ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi, fermo restando il vincolo di un’adeguata motivazione, considerato che il dipartimento svolge un’attività di orientamento ed indirizzo generale sull’assetto istituzionale e sul funzionamento degli enti locali, attraverso la consulenza giuridico-amministrativa, in favore degli organi istituzionali degli enti locali siciliani, riguardano esclusivamente l’applicazione di norme in ordine all’assetto istituzionale degli enti locali dell’Isola, attività che si concretizza nel rilascio di <<pareri>> in forma scritta, in riscontro a questi riguardanti questioni di carattere e/o interesse generale, formulati dai soggetti istituzionali”. L’Assessorato, nelle sue valutazioni generali, aggiunge, che c’è anche il segretario generale a poter dire la sua perché le norme gli assegnano “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

Il caso Dolce-Fazio

L’Assessorato ha letto le carte inviate dalla segreteria generale del Comune ed ha preso atto della sentenza che ha condannato l’ex sindaco Mimmo Fazio per violenza privata tentata e consumata “perpetrata durante la sua carica di sindaco del Comune di Trapani a danno di Vito Dolce, quale amministratore e presidente del consiglio d’amministrazione della società pubblica SAU, il quale, in sede penale si è costituito parte civile per la richiesta dei danni”. Ed ancora; “In seguito al passaggio in giudicato della richiamata sentenza il signor Vito Dolce ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani, congiuntamente, sia l’attuale consigliere comunale Girolamo Fazio, che il Comune di Trapani, il quale Comune, in sede di costituzione in giudizio ha fomulato domanda di garanzia nei confronti dello stesso Girolamo Fazio”.

Il parere in merito dell’assessorato

Il dirigente del servizio 1° del dipartimento autonomie locali Margherita Rizza ed il funzionario direttivo Giovanni Cocco sottolineano: “Si evince da quanto riferito dal signor segretario generale con la nota n.57391/2016 che la lite principale è instaurata tra il signor Vito Dolce da una parte ed il signor Girolamo Fazio ed il Comune di Trapani dall’altra, dal che la presunta lite pendente fra il consigliere Girolamo Fazio ed il Comune di Trapani ha carattere accessorio e condizionato, residuale, qualora il Tribunale di Trapani adito, dovesse ritenere fondata la domanda principale risarcitoria dell’attore”. Rizza e Cocco aggiungono che “per una valutazione complessiva dei termini della questione, deve rilevarsi quanto, altresì, evidenziato con riferimento alla disposizione del comma 3 dell’art.10 della legge regionale n.31/1986 (legge che avvia la procedura per la verifica) il quale prescrive che <<le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per il fatto connesso con l’esercizio del mandato>>, circostanza, questa, che potrebbe rispecchiare il caso di specie”.

La responsabilità del consiglio comunale

L’Assessorato rimanda così la palla al consiglio ma con una avvertenza. La responsabilità è dell’aula che deve però trattare la questione attenendosi alle norme e non ad altre valutazioni. Rizza e Cocco tagliano corto su queste due premesse: “Si rileva che la risoluzione della questione posta non può essere demandata a questo dipartimento, in quanto la normativa che disciplina la materia per la quale si richiede l’avviso, non demanda alle competenze di questo dipartimento la funzione interpretativa rispetto alle valutazioni ed alle conseguenti determinazoni per i casi di presunta incompatibilità, che sono, di contro, di esclusiva competenza del consiglio comunale”. Tocca all’aula, dunque. Ma con una avvertenza che Rizza e Cocco intendono registrare ed evidenziare: “Ci si limita ad osservare che l’organo consiliare nell’esaminare la presunta causa d’incompatibilità del consigliere comunale Girolamo Fazio, per le motivazioni anzidette, deve scrupolosamente verificare e valutare che il caso in trattazione possa essere ricondotto rigidamente fra le cause d’incompatibilità normativamente indicate”. E per finire: “Stante che la presunta lite pendente fra il consigliere comunale Girolamo Fazio ed il Comune di Trapani ha carattere accessorio e condizionato, residuale qualora il Tribunale di Trapani adito, dovesse ritenere fondata la domanda principale risarcitoria dell’attore, all’esito della sentenza relativa la domanda risarcitoria del signor Vito Dolce permane la facoltà/obbligo del consiglio comunale di pronunciarsi qualora emergano circostanze afferenti nuove e/o diverse presunte cause d’incompatibilità nell’alveo dell’impianto normativo di riferimento”.

Notizie Correlate