Ricorso inammissibile. L’udienza in camera di consiglio si era svolta lo scorso 9 marzo, la sentenza breve è dello scorso 12 maggio. Il Tribunale amministrativo regionale ha deciso di non entrare nel merito del ricorso presentato dall’onorevole Mimmo Fazio contro le delibere consiliari che l’hanno dichiarato prima incompatibile e che l’hanno, infine, estromesso dalla carica per una presunta lite pendente con il Comune, legata alla vertenza che da anni lo oppone all’ex presidente dell’ATM Vito Dolce. La sentenza breve porta la firma del presidente Giovanni Tulumello. Difetto di giurisdizione quello espresso dal Tar. In sintesi, Fazio non doveva rivolgersi al Tribunale amministrativo per difendere le sue ragioni. E nei fatti, lo stesso Fazio si è rivolto ad un altro giudice, quello ordinario ed il Tribunale civile di Trapani si è espresso accogliendo il ricorso del parlamentare regionale e dichiarado insussistente la causa d’incompatibilità votata ed approvata dal consiglio comunale con 14 voti a favore, 9 contrari e 4 astenuti. Da qui poi la decadenza dalla carica, conseguenza, per l’aula, della mancata rimozione da parte di Fazio della incompatibilità. Il Tribunale civile non ha però riscontrato gli elementi per confermare l’incompatibilità ed ha posto come “strumenti” per superarla, una scrittura privata, presentata da Fazio, ed una successiva fidejussione che sollevava il Comune da qualsiasi intervento in solido nella causa ancora aperta con Dolce. La sentenza del Tribunale civile di Trapani e quella del Tar di Palermo determinano una sorta di ping pong in punta di diritto. Il giudice civile ha rigettato la richiesta di Fazio di annullare le delibere consiliari sottolineando, in soldoni, che non è una sua competenza. Il Tar di Palermo ha dichiarato il ricorso di Fazio inammissibile perché sulla materia dell’incompatibilità è competente il giudice ordinario. La vicenda Fazio si articola su più fronti. Quelli ancora aperti sono il ricorso in appello di Dolce contro la sentenza del giudice civile che ha rigettato la sua richiesta di risarcimento danni di 200 mila euro ed il ricorso e, sempre in appello, davanti al giudice ordinario, il ricorso del gruppo consiliare di Forza Italia contro la sentenza di primo grado che ha dichiarato insussistente la causa d’incompatibilità nei confronti di Fazio.
IL TAR DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DI FAZIO: NON ENTRA NEL MERITO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE
16 Maggio 2017
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