TRAPANI, ECCO PERCHE’ E’ STATO ACCOLTO IL RICORSO DI FAZIO. IL TRIBUNALE CIVILE E LA SCRITTURA PRIVATA

13 Aprile 2017

La sentenza del Tribunale civile di Trapani, che ha accolto il ricorso presentato dall’ex sindaco Mimmo Fazio ed ha dichiarato insussistente la causa d’incompatibilità e di conseguenza la decadenza dalla carica consiliare, fa pendere la bilancia dalla parte dell’onorevole su uno dei punti più critici del confronto tra consiglio e Comune da una parte e Fazio dall’altra. L’ex sindaco, durante il confronto d’aula, annunciò, di avere definito una scrittura privata autenticata che sollevava l’amministrazione da ogni eventuale obbligo di pagamento. Le procedure d’incompatibilità si sono inserite nella richiesta di risarcimento danni che l’ex presidente dell’ATM Vito Dolce aveva presentato dopo la sentenza penale di condanna di Fazio per i reati di violenza privata tentata e consumata nei confronti dello stesso Dolce e di Vincenzo Scontrino. In sede penale Dolce è stato riconosciuto titolare di un diritto di risarcimento ed ha ottenuto una provvisionale di 5.000 euro. Da qui la fase civile del contenzioso che ha portato l’ex presidente dell’ATM a chiedere un risarcimento danni di 200.000 euro ed ha chiamare in causa anche il Comune che avrebbe dovuto pagare, in caso di accoglimento della richiesta, se Fazio non avesse proceduto all’obbligo di risarcimento dei danni. Ma il Tribunale civile, in primo grado, ha rigettato la richiesta di risarcimento di Dolce che ha deciso di presentare ricorso in Appello. L’udienza è stata fissata per il prossimo 29 maggio. Ed è in considerazione della pendenza del provvedimento che è stata prospettata, in sede amministrativa, l’ipotesi di decadenza per incompatibilità dalla carica di Fazio. Ed è durante il confronton consiliare ad emergere la scrittura privata dell’ex sindaco (13 dicembre 2016) “con la quale – si legge nella sentenza – Fazio ha dichiarato di farsi carico di tutte le conseguenze risarcitorie eventualmente riconosciute, in sede giudiziaria, in favore di Vito Dolce, assumendo espressamente l’obbligo di garantire il Comune di Trapani da ogni pregiudizio derivante dall’accoglimento delle domande proposte in quella sede e rinunciando, altresì, ad esercitare l’eventuale azione di rivalsa”. Consiglio e Comune hanno però considerato la scrittura privata insufficiente e l’aula, il 13 febbraio, ha dichiarato Fazio decaduto. Scrittura privata ritenuta invece determinante dal Tribunale Civile di Trapani che in via preliminare aggiunge che è necessario verificare “se pende tra le parti un contenzioso effettivo, valutando quegli elementi di palmare evidenza che potrebbero evidenziare che il contenzioso si è sostanzialmente esaurito”. Quando i giudici entrano nel merito del caso Fazio sono quanto mai chiari: “Nel caso in specie, non sussiste alcun dubbio sul fatto che, il ricorrente, con il proprio comportamento processuale – avendo contestato in seno alla propria comparsa di risposta nel civile, la sussistenza dei presupposti di una responsabilità solidale dell’ente locale da lui rappresentato al momento della commissione dei fatti – e con il proprio comportamento extra processuale – avendo notificato una scrittura privata autenticata con cui riconosce il proprio obbligo di conseguire l’accoglimento dell’azione civile formulata da Dolce e rinuncia all’eventuale diritto di rivalsa – ha sostanzialmente rimosso la causa d’incompatibilità sopravvenuta a proprio carico”. Ed ancora: “Nè può trascurarsi di rilevare che la volontà di assumere l’obbligazione di garanzia, in caso di esito sfavorevole della lite, non solo è stata espressa anche in seno al giudizio di appello, ma risulta confortata dalla stipulazione di una fideiussione assicurativa in favore dell’ente locale. Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia determinato l’intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda subordinata di garanzia formulata nel corso del primo grado di giudizio, da parte del Comune di Trapani”. Comune che viene tagliato fuori dalla sentenza del Tribunale civile: “Il Comune non risulta titolare di alcun interesse che possa trovare tutela innanzi al giudice ordinario”. Lo stesso Tribunale dice invece no alla richiesta di Fazio di annullamento delle delibere consiliari sulla sua incompatibilità. Non è un suo lavoro, ma del Tribunale amministrativo regionale che ha già preso in considerazione il ricorso presentato da Fazio.

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