USTICA LINES, AVVOCATO CAMPO: “DIMOSTREREMO CON IL COMANDANTE MORACE NON HA COMMESSO ALCUN REATO”

7 Aprile 2016

Di fronte al tuo “datore di lavoro” che non ti paga e ti dice anche che l’accordo che avevi sottoscritto non è più valido e di conseguenza si avvia anche a dirti che non hai nulla a pretendere, tu imprenditore devi comunque andare avanti e fornire il servizio. Perchè si tratta di un servizio pubblico che non puoi interrompere. Il presidente dell’Ustica Lines Vittorio Morace è stato rinviato a giudizio perché la Procura della Repubblica ritiene che abbia commesso il reato di interruzione di pubblico servizio. Non più aggravata ma semplice. Il GUP di Trapani ha deciso che ci sono le condizioni per procedere nei confronti del patron della compagnia di navigazione. Il “datore di lavoro” speciale è la Regione. Fino al momento dell’interruzione del servizio di collegamento con le Eolie e le Egadi non aveva pagato. In più non aveva mai sottoscritto il contratto ed inoltre aveva comunicato all’Ustica Lines che avrebbe annullato il bando che stava a monte del servizio ottenuto dalla stessa Ustica Lines. Gli aliscafi si fermarono per poco nel mese di aprile dell’anno scorso. Poi le rassicurazioni della Regione e l’avvio di un chiarimento e di un tavolo tecnico che avrebbe dovuto fare chiarezza sul contenzioso in atto fecero il resto. L’Ustica ha fornito il servizio senza essere pagata e senza avere una firma della Regione sul relativo contratto. Si tratta di due punti fermi. Il resto lo decidere il giudice monocratico. Per il momento il legale di Morace, l’avvocato Franco Campo sottolinea: “Con assoluto rispetto per la decisione del giudice, accogliamo intanto con favore la riqualificazione del reato ipotizzato a carico del comandante Vittorio Morace, perchè affronteremo un processo con un’accusa meno grave di quella inizialmente formulata. Potremo dimostrare in giudizio che il comandante Morace non ha commesso alcun reato, poiché un imprenditore al quale l’amministrazione regionale ha prima negato il pagamento dei servizi già svolti per un intero anno e poi rifiutato la stipulazione dei contratti di appalto non si può considerare comunque obbligato a continuare a svolgere i servizi che gli erano stati affidati in via provvisoria”.

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