REGIONE, IL TAR RESPINGE IL RICORSO PRESENTATO DA GIACOMO TRANCHIDA. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

24 Febbraio 2018

Niente da fare il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso dell’ex sindaco di Erice Giacomo Tranchida. La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale non ha dunque accolto le ragioni del candidato all’Ars del Pd – primo dei non eletti – che puntava sul mancato rispetto della legge Severino nella presentazione delle candidature. Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Dario Safina e Vincenzo Maltese ed era contro la Regione e l’Ars, e contro i parlamentari Mimmo Turano, Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino, Sergio Tancredi, Valentina Palmeri che si sono costituiti in giudizio, così come Giovanni Micciché. Ricorso che era inoltre contro il Movimento Cinquestelle, Cento Passi, Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Idea Sicilia-Popolari ed Antonomisti e Baldo Gucciardi che però non si erano costituiti in giudizio. Per l’ex sindaco Tranchida “i seggi – si legge nella sentenza del Tar – avrebbero dovuto attribuirsi solo al Pd ed a Sicilia Futura, ciò in quanto le liste del Movimento Cinquestelle, Cento Passi, Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Idea Sicilia-Popolari ed Autonomisti, avrebbero dovuto essere escluse atteso che <<nessun candidato di queste risultava aver presentato la dichiarazione (conditio sine qua non) di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n.235/2012, limitandosi a presentare un’attestazione con la quale certificavano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla precedente legge n.55/1990”. Ed ancora il ricorso di Tranchida puntava ad attestare che “una dichiarazione, come quella prodotta dagli interessati, e dagli altri candidati delle mentovate liste non appare idonea a rispettare quanto disposto dal nuovo testo unico in materia d’incandidabilità”. Ma il Tar ha bocciato di netto le ragioni del ricorso specificando che, se è pur vero che le dichiarazioni non facevano alcun cenno alla legge Severino, era comunque legate e conformi alla modulistica messa a disposizione dalla Regione. Inoltre, gli uffici elettorali circoscrizionali hanno acquisito successivamente allo svolgimento delle elezioni i certificati del casellario giudiziale degli eletti e che non sono risultate condanne ostative che rientravano nell’articolo della legge Severino. Il Tar sottolinea infatti che “sotto il profilo sostanziale è incontestato il fatto che tutti i predetti candidati sono risultati essere in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 7 della legge Severino”. Il Tar prende in considerazione altre sentenze e si sofferma su un punto “l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi e di requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto”. In sintesi, troppo poco per chiedere di far saltare le elezioni regionali nel collegio di Trapani ed a catena, per conseguenze giuridiche e soprattutto politiche, in tutta la Sicilia. Il Tar torna poi sulla scelta della Regione: “La medesima Amministrazione regionale, il 5 ottobre 2017, ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha confermato che la dichiarazione sostitutiva <<resta definita nel modello allegato alle istruzioni>> e che come tale sarebbe stata accettata daglin uffici elettorali, fermo restando <<i poteri di verifica degli stessi uffici elettorali della Sicilia circa le cause d’incandidabilità previste dalla normativa regionale come anche dalla normativa nazionale>>, così da rinviare, implicitamente, alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo n.235 del 2012”. I candidati hanno seguito le indicazioni della Regione e per il Tar c’è dunque “l’assenza di alcun intento fraudolento teso ad eludere le stringenti prescrizioni della legge Severino, come dimostrato dall’accertata assenza di condanne ostative risultanti dai certificati del casellario giudiziale”. Il Tra ha deciso anche la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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