LEGGE SEVERINO, RICORSI PRONTI PER METTERE IN DISCUSSIONE IL VOTO REGIONALE. SAFINA: “LA LEGGE PARLA CHIARO”

11 Novembre 2017

L’articolo che fa tremare. Anzi, gli articoli che fanno tremare. Il 7 ed il 9 di un decreto legislativo che indica i reati che tengono lontani dalle elezioni perchè certificano causa d’incandabilità che devono poi definire la dichiarazione sostitutiva dei candidati. Si tratta, in sintesi, delle norme della cosiddetta Legge Severino. I ricorsi al Tar stanno impegnando gli avvocati chiamati in causa dalle forze politiche che hanno seguito le “regole”. Pd e Sicilia Futura su tutti. Le “regole” sono state rispettate anche da “Diventerà Bellissima”, il momento del neo Presidente della Regione Nello Musumeci. Tutte le altre forze politiche hanno seguito il percorso delle procedure definito dall’assessorato regionale alle Autonomie Locali che non è quello previsto dal decreto legislativo. “La legge parla chiaro – sottolinea l’avvocato Dario Safina – e va rispettata. Vedremo. E’ un problema serio che va affrontato in punta di diritto che, a mio parere, è comunque quanto mai chiaro”. L’accoglimento dei ricorsi che vengono preannunciati, se accolti, metterebbero in discussione l’esito del voto, consentendo la ripartizione dei seggi soltanto alle liste che hanno presentato la documentazione secondo le indicazioni della Legge Severino e che hanno superato la quota del 5% a livello regionale. Ecco gli articoli del decreto legislativo in gioco.

 Articolo 9 del decreto legislativo 235/2012, cancellazione delle lsite per incandidabilità alle elezioni regionali: “1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall’articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 7. 2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti”.

Articolo 7 del decreto legislativo 235/2012, incandidabilità alle cariche elettive regionali: “Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse”.

 

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